Agevolazioni Fiscali per Disabili

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI:

  • POSSIBILITA´ DI DETRARRE DALL´IRPEF IL 19% DELLA SPESA SOSTENUTA PER L´ACQUISTO
  • – IVA AGEVOLATA AL 4% SULL´ACQUISTO
  • ESENZIONE DEL BOLLO AUTO
  • ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA´

 

CHI SONO I DIVERSAMENTE ABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTOVEICOLI:

  • – I NON VEDENTI E SORDOMUTI
  • – I DISABILI CON HANDICAP PSICHICO E MENTALE TITOLARI DELL´INDENNITA´ DI ACCOMPAGNAMENTO
  • – I DISABILI CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA´ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI
  • – I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA´ MOTORIE

 

CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

  • AUTOVETTURE (*) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi massimo nove posti, compreso il conducente.
  • AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO (*) veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non sup. a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso il conducente.
  • AUTOVEICOLI SPECIFICI (*) veicoli destinati al trasporto di determinare cose o di persone per trasporti in particolare condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
  • AUTOCARAVAN (*) (1) veicoli aventi una speciale carrozzerie ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone, comprese il conducente.
  • MOTOCARROZZETTE veicoli a tre ruote destinati al trasporto, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso il conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
  • MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso il conducente.
  • MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolare condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

(*) veicoli per non vedenti e sordomuti

(1) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della datrazione irpef del 19%

 

LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE

 

SPESE DI ACQUISTO

Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del  loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, nuovi o usati.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorre dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di euro 18.075,99.
E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato al PRA.
Per i dasabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per la spesa di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice ecc…); spese che, a loro volta, possono fruire di detrazione del 19% .

SPESE DI RIPARAZIONE

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle ordinarie di manutenzione.
Sono escluse anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini irpef spetta il limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso .

INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile e fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

LE AGEVOLAZIONI IVA

  • E’ applicabile l’IVA al 4%, anzichè al 20%, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000  centrimetri cubuci con motore benzina, e fino a 2800 centrimetri cubici con motore diesel, nuove o usate.
  • E’ applicabile l’IVA al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
  • L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal famigliare di cui egli sia fiscalmente a carico .

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.